Decreto aiuti Ter – Nuova indennità una tantum di 150 euro

Il 16 settembre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Aiuti Ter che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra le tante novità è stata prevista una nuova indennità una tantum del valore di 150 euro in favore di diverse tipologie di destinatari.

Per i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolari di pensione e facenti parte di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS e spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

L’INPS, a domanda, eroga l’indennità 150 euro ai seguenti beneficiari:

  • lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32 comma 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto Aiuto ter, nel mese di novembre 2022;
  • per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata e titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
  • ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, unitamente alla rata mensile di competenza di novembre 2022. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui ai requisiti appena descritti.

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