RIFORMA DELL’IRPEF: LE REGOLE IN VIGORE PER IL 2024

ll D.Lgs n. 216/2023,attuativo della legge delega per la riforma del sistema fiscale, reca una serie di disposizioni finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.

Quali regole si applicano per il 2024

In particolare, l’art. 1, D.Lgs n. 216/2023 dispone che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell’ art. 11, comma 1, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il seguente schema per identificare il prelievo fiscale.

Scaglioni 2024 Aliquote 2024 Imposta dovuta
fino a 28.000 euro 23% 23% sul reddito
da 28.001 fino a 50.000 euro 35% 6.440 euro + 35% sul reddito che supera 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre i 50.000 euro 43% 14.140 euro + 43% sul reddito che supera 50.000 euro

Sempre per il solo anno 2024, viene previsto l’innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. Così disponendo, viene innalzata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente, che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha proposto uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

Reddito Importo della detrazione
fino a 15.000 1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)
oltre 15.000 e fino a 28.000 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito) / (28.000 – 15.000)]
oltre 28.000 e fino a 50.000 1.910 x [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)]
oltre 50.000 nessuna detrazione

Ai sensi del comma 6-bis dell’ art. 13 TUIR, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.

Trattamento integrativo ai dipendenti

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

È stato, infatti, previsto che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1, comma 1,D.L. n. 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a),TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

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