È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Obbligo di vaccinazione
Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.
Sanzioni pecuniarie
Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro
Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata dal primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione
Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:
a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Entrata in vigore
Il decreto legge entra in vigore l’8 gennaio 2022.