ASSUNZIONI AGEVOLATE DI DONNE: IL QUADRO DEGLI INCENTIVI 2026

Assunzione di madri lavoratrici

Con l’articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore introduce, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un esonero contributivo totale destinato ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

La misura agevolata è pertanto rivolta a una platea ristretta di donne.

L’esonero riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale esonerabile a carico del datore di lavoro ed è riconosciuto nella misura del 100%, entro il limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. Restano integralmente dovuti i premi e i contributi INAIL.

Quanto alla durata, la legge distingue in base alla tipologia contrattuale. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data di assunzione; se il contratto è successivamente trasformato a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto complessivamente per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della prima assunzione. Qualora, invece, l’assunzione avvenga direttamente a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per 24 mesi.

L’ambito applicativo della misura è circoscritto anche sotto il profilo oggettivo, in quanto l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti di apprendistato. Inoltre, esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pur risultando compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

L’esonero è riconosciuto entro specifici limiti di spesa annuali, progressivamente crescenti dal 2026 in avanti. L’INPS è incaricato del monitoraggio del rispetto di tali limiti e, qualora emerga, anche in via prospettica, il loro raggiungimento, l’Istituto non procede all’accoglimento di ulteriori comunicazioni di accesso al beneficio.

Assunzioni di donne svantaggiate

Accanto alle nuove misure, nel 2026 continua a trovare piena applicazione l’incentivo strutturale per l’occupazione femminile previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92 del 2012.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 50% della contribuzione (sgravabile) complessivamente dovuta dal datore di lavoro, comprensiva anche dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL ed è riconosciuta per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, anche a scopo di somministrazione e in regime di part-time, nonché per le trasformazioni di rapporti a termine.

A differenza delle agevolazioni più recenti, l’incentivo non prevede un limite massimo di importo fruibile ed è riconosciuto per una durata variabile in funzione della tipologia del rapporto di lavoro instaurato: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo si applica alle assunzioni e trasformazioni riguardanti donne rientranti nella nozione di “svantaggiate”, definizione che ricomprende:

  • le lavoratrici con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree ammissibili ai fondi strutturali europei o impiegate in settori/professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e individuati, per il 2026, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2025;
  • le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente e di apprendistato.

Di particolare rilievo è il regime di cumulabilità, in quanto, in assenza di espliciti divieti, l’incentivo può essere fruito congiuntamente ad altri esoneri o riduzioni contributive, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, nonché con incentivi di natura economica.

Assunzione di donne vittime di violenza di genere

Nel quadro delle misure vigenti nel 2026 si colloca anche l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono o stabilizzano donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà.

Si tratta di una misura di carattere temporaneo, applicabile alle assunzioni e trasformazioni effettuate nel periodo 2024-2026 introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 191-193, legge 30 dicembre 2023, n. 213).

L’esonero consiste nel 100% dei contributi previdenziali (esonerabili) a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrati su base mensile, restando esclusi i premi e contributi INAIL.

La durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e 18 mesi in caso di trasformazione di un rapporto a termine in rapporto stabile.

La misura è cumulabile con altri incentivi contributivi ed economici, nei limiti della contribuzione residua e in assenza di espliciti divieti di cumulo.

Cessazione degli incentivi del decreto Coesione

Diversamente dalle agevolazioni sopra richiamate, gli incentivi contributivi introdotti dal decreto Coesione, e in particolare quelli previsti dall’articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, cessano definitivamente il 31 dicembre 2025.

La legge di Bilancio 2026 e il decreto Milleproroghe non hanno infatti disposto alcuna proroga di tali strumenti, che pertanto non risultano più attivabili per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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