Dimissioni lavoratori padri: Obbligatorio il ticket di licenziamento

Dimissione del lavoratore Padre: quali tutele?

Occorre rilevare preliminarmente che l’art. 55 del Testo Unico maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), al comma 2, estende le disposizioni di cui al comma 1 al **padre lavoratore **che ha fruito del congedo di paternità.

Tali tutele si sostanziano nei seguenti punti:

  • in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo protetto dal pieto di licenziamento, spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento;
  • le dimissioni rassegnate in tale periodo non sono soggette all’obbligo di preavviso.

La tutela accordata per le ipotesi di dimissioni volontarie del lavoratore padre è da intendersi quindi rivolta alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio e di quello alternativo.

Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105/2022 agli articoli 54 e 55 del Testo Unico, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, qualora ne ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti, il lavoratore padre che:

  • ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • ha fruito del congedo di paternità alternativo, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • Si ricorda che, prima delle modifiche, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo protetto era riconosciuto al lavoratore padre solo in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

Ticket di licenziamento, quando e quanto si versa (Messaggio Inps n. 1356 del 12 aprile 2023)

  • Le dimissioni del lavoratore padre, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo intervenute nel periodo di durata dello stesso e sino al compimento di un anno di età del bambino, comportano l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento di cui all’art. 2, commi da 31 a 35, della L. n. 92/2012 poiché le dimissioni danno diritto alla NASpI a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito contributivo.
  • In particolare, nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre in congedo di paternità obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento per le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • Si ricorda che l’obbligo sussiste dal 13 agosto 2022 (entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022) per le dimissioni presentate a decorrere dalla medesima data.
  • L’importo del ticket di licenziamento per il 2023 è pari a **€ 603,10 annuali **(41% dell’importo massimo del trattamento di NASpI), fino ad un massimo pari a 1809,3 per il triennio di anzianità.

Per le dimissioni intervenute prima del 12 aprile 2023, il datore di lavoro è tenuto al versamento entro il 16 luglio 2023 senza aggravio di sanzioni e interessi.

Fabio Arinella

Consulente del Lavoro

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