L’art. 23 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024) disciplina la nuova versione del bonus donne.
Assunzioni agevolate di donne
Questo incentivo riguarda esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, di donne aventi una delle seguenti peculiarità:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella Z.E.S. unica, ovvero nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, individuati per il 2024 dal D.M. n. 365/2023;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
È opportuno ricordare che, secondo quando disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, per “privo di impiego regolarmente retribuito” si intende il soggetto che nel periodo di riferimento ha svolto attività subordinata con contratto a termine di durata non superiore a 6 mesi, o che ha svolto attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito annuale inferiore a 8.500 euro o attività di lavoro autonomo con reddito annuale inferiore a 5.500 euro (valori relativi al 2024).
Importo, durata e operatività dell’esonero contributivo
La misura si sostanzia in uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 650 euro al mese e per una durata massima di 24 mesi, e spetterà esclusivamente laddove l’assunzione agevolata comporti un incremento netto occupazionale su base mensile rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per la materiale fruizione di questo incentivo occorre attendere il decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 60 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 60/2024, che definirà le modalità applicative dell’esonero, i rapporti con l’INPS che sarà il soggetto gestore della misura, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al c. 4, art. 23 del D.L. 60/2024.
Non è stato specificato il regime di aiuti di Stato cui tale misura farà riferimento, che verrà probabilmente identificato all’interno della consueta circolare operativa INPS, che fornirà le istruzioni per procedere al conguaglio del credito derivante dall’applicazione dell’esonero in Uniemens.
Il beneficio in trattazione non è cumulabile con altri incentivi, fatta salva la maxi deduzione del 120 o 130% del costo del lavoro ex art.4 D.Lgs 216/2023.
I datori di lavoro che usufruiranno del bonus donne avranno inoltre diritto alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 utilizzando come riferimento, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’incentivo all’occupazione utilizzato; tale riduzione non avrà però effetti sul saldo delle imposte dovute, riducendosi pertanto ad un risparmio di liquidità temporaneo.
È infine importante sottolineare che, laddove non vengano soddisfatti tutti i presupposti per usufruire del nuovo bonus donne, sarà sempre possibile fruire dell’agevolazione strutturale prevista dalla L. n. 92/2012, che consente la riduzione del 50% di Inps e Inail a carico azienda, in presenza di tutti i requisiti richiesti.
Ricordiamo che tale incentivo riguarda sia le assunzioni a tempo determinato che indeterminato, nonché le trasformazioni da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, per un massimo di 18 mesi complessivi e per donne che rientrino in una delle seguenti casistiche:
- avere compiuto 50 anni di età ed essere disoccupate da almeno 12 mesi;
- essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e risiedere in aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, di cui alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2022-2027, approvata dalla UE il 2 dicembre 2021 con decisione C(2021) 8655 final e succ. modd.;
- essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e svolgere una professione o appartenere ad un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Anche in questo caso l’assunzione o la trasformazione dovrà costituire un incremento netto dell’occupazione rispetto ai 12 mesi precedenti.
Si allega qui di seguito tabella di sintesi del bonus donne
Bonus donne art. 23 D.L. n. 60/2024, convertito in L. n. 95/2024 | |
---|---|
Lavoratrici portatrici del beneficio | – Prive di impiego reg. retr. ultimi 6 mesi e residenza nella Z.E.S. Unica – Prive di impiego reg. retr. ultimi 6 mesi e residenti “e nelle aree di cui all’art.2, punto 4 lettera f) reg. UE 651/2014” – settori e professioni con alta disparità occupazionale di genere – Prive di impiego reg. retr. da 24 mesi ovunque residenti |
Rapporti di lavoro incentivati | Assunzioni a tempo indeterminato |
Periodo di effettuazione delle assunzioni | 01/09/2024 – 31/12/2025 |
Durata e misura sgravio | 24 mesi, esonero del 100% Inps c/datote di lavoro, max. 650 euro mese |
Cumulabilità | Esclusivamente con maxi deduzione art.4 D.Lgs. n. 216/2023 |
Altri requisiti | Incremento netto occupazionale mensile su media 12 mesi precedenti |
Rapporti di lavoro esclusi | – Apprendisti – Domestici |
Ulteriori facilitazioni connesse alla misura | Acconti di imposta per il 2027 in misura ridotta |
Ulteriori elementi necessari per la piena operatività | – Decreto Ministeriale – Circolare INPS |