La Camera dei Deputati, dopo il Senato, ha approvato l’emendamento sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto legge 127/2021, che introduceva a partire dal 15 ottobre 2021, la verifica della certificazione verde per tutti i lavoratori pubblici e privati che accedono ai luoghi di lavoro.
La legge di conversione è stata definitivamente approvata dalla Camera senza apporre modifiche rispetto a quanto approvato in precedenza dal Senato.
Una delle principali riforme riguarda la semplificazione dell’attività di verifica del possesso della certificazione verde per coloro che accedono ai luoghi di lavoro.
Infatti è stata introdotta, per i lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato, la possibilità – su base volontaria – di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In questo modo, tali lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Anche i lavoratori in somministrazione, ovviamente, devono essere in regola con il green pass. Il testo originario del decreto legge 127/2021 non chiariva chi si dovesse occupare del controllo, ossia se un tale onere fosse di competenza dell’azienda somministratrice oppure dell’utilizzatore.
Con la legge di conversione il Parlamento ha specificato che la verifica del rispetto delle regole compete all’utilizzatore, mentre al somministratore spetta soltanto l’onere di informare i lavoratori riguardo alla sussistenza delle predette prescrizioni.
Cosa succede se il Green Pass scade durante l’orario di lavoro? Il Parlamento ha voluto dare precisazione anche in merito a questo punto: viene definito che, sia nel settore pubblico che privato, nel caso in cui la certificazione scada durante l’orario di lavoro, il lavoratore può restare sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno.
Ovviamente, questo non dà luogo alle sanzioni previste.
Viene poi modificata anche la parte che autorizza l’azienda con meno di 15 dipendenti a sostituire il lavoratore assente da almeno 5 giorni per mancanza di green pass.
Nel dettaglio, viene spiegato che:
· il primo contratto di sostituzione ha durata di 10 giorni, i quali sono tutti giorni lavorativi;
· alla scadenza dei 10 giorni il rapporto di lavoro è rinnovabile per altri 10 giorni. Ma non ci sono limiti: il rinnovo può esserci tutte le volte che si vuole, a patto di non superare il limite del 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la cessazione dello stato di emergenza (salvo proroghe) e quindi della presentazione della certificazione verde sul luogo di lavoro.
Resta, quindi, il diritto per il lavoratore assente ingiustificato di conservare il posto di lavoro.
Non ci sono ulteriori modifiche sostanziali. Rimane confermata la regola per cui anche i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni private necessitano dell’obbligo del green pass, come nel caso dei lavoratori domestici. Mentre non è richiesto l’obbligo della certificazione verde per coloro che svolgono il proprio lavoro in modalità agile.