DECRETO COESIONE: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE DI GIOVANI, DONNE E NELLE ZES

È stata approvata dal Consiglio dei ministri la bozza del decreto Coesione che prevede, tra le misure di attuazione della nuova fase del PNRR, alcuni incentivi per l’assunzione a partire da luglio 2024 di lavoratori subordinati.

Il provvedimento introduce, per le assunzioni effettuate a partire dal prossimo mese di luglio, una serie di sgravi contributivi totali in favore dei datori di lavoro **in regola con il DURC **e gli altri principi generali di fruizione dei benefici art. 31 del D.Lgs n. 150/2015)

Si tratta di sgravi non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro)

Giovani under 35

Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che da luglio 2024 a dicembre 2025 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.

Deve trattarsi di lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e dei dirigenti.

N.B. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale a 650 euro mensili.

L’esonero può essere fruito a condizione che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti inpiduali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Sgravio donne

E’ riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici donne, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Deve trattarsi di assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito:

  • da almeno sei mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Bonus ZES

Ai datori di lavoro privati con non più di 15 dipendenti che, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile. Beneficiari sono i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ad essere assunti devono essere soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, i dirigenti e gli apprendisti.

N.B. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La fruizione è ammessa a patto che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti inpiduali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

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