Green Pass – Istruzioni per l’uso

Per quali soggetti e per quali servizi è necessario il Green pass?

Il Green pass è necessario per:
  • i soggetti con più di 12 anni di età;
  • coloro che non sono esenti per patologie accertate.
I servizi per cui è necessario sono:
  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il Green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • strutture sanitarie e RSA;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Quali sono le sanzioni per il mancato adempimento?

I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione, la sanzione va da € 400 a € 1.000 a carico sia dell’esercente che dell’utente.
In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.
 
Come e quando viene rilasciato il Green pass?
Le modalità per ottenere il certificato sono:
  • in autonomia, tramite il sito www.dgc.gov.it;
  • tramite app;
  • con l’aiuto del medico di base o del farmacista.
Viene rilasciato:
  • in occasione dell’effettuazione del vaccino;
  • dopo la guarigione, entro 6 mesi, dal COVID-19;
  • a fronte di test molecolare o antigenico negativo.

Quanto dura il certificato? Potrà essere revocato?

A seconda della tipologia di certificato, la validità è prevista:
  • per il certificato per vaccinazione, a partire dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose e fino alla data della seconda dose. Da quel momento, la certificazione è valida per ulteriori 9 mesi;
  • per il certificato per avvenuta guarigione, per 6 mesi dalla data di fine isolamento;
  • per il certificato per test antigenico o molecolare con esito negativo, per 48 ore dal tampone, ovvero dal momento del prelievo del materiale biologico.
Il certificato sarà revocato in caso di infezione da COVID-19: la positività al virus, infatti, verrà immediatamente registrata nella banca dati e questo comporterà l’annullamento del pass.

Come effettuare i controlli del Green pass?

La verifica delle certificazioni è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
L’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
È possibile richiedere da parte del verificatore una copia del pass da archiviare?
No. Il controllo è consentito tramite applicazione “VerificaC19”, che non rende visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Non è ammessa in nessun caso la raccolta dei dati dell’intestatario.

Come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo?

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).
Come trattare i dati relativi al Green pass ai fini Privacy?
Non è previsto alcun trattamento dati ai fini Privacy.
Qualsiasi lavoratore potrà richiedere il Green pass ai clienti? È necessaria una nomina e/o una relativa attività di formazione/informazione specifica?
Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.
La nomina deve essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

Chi controlla il rispetto delle disposizioni in materia di Green pass?

Il controllo dell’applicazione delle disposizioni è rimesso al Prefetto, avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Lavoratori preposti al controllo del Green pass: chi è il “Covid manager”?

Il “Covid manager” è quella figura posta al controllo delle norme COVID-19 in ambiente di lavoro: un referente “ad hoc” per verificare il rispetto di documenti, autorizzazioni e normative.
La figura non è obbligatoria e non si sostituisce agli attuali attori della sicurezza, ma si affianca o addirittura potrà essere ricoperta da uno degli stessi (datore di lavoro, RSPP, RLS). Nel caso in cui il ruolo venga ricoperto da un lavoratore e non dal datore di lavoro stesso, scatta l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass saranno obbligati a vaccinarsi?

Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori. La norma sul Green pass fa riferimento all’ “accesso” ai “servizi e attività”: pertanto non è previsto alcun obbligo in tal senso.

Il datore di lavoro può in alternativa disporre l’obbligo di test sierologici/tamponi in azienda?

No. Sono pur sempre misure sanitarie invasive e quindi non imponibili per legge.

Il datore di lavoro può richiedere il Green pass ai lavoratori?

No. Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del Green pass. Tale compito è di pertinenza esclusiva del medico competente.

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